Matrimonio civile o religioso: tutto quello che c’è da sapere
Come è ben noto, il matrimonio è uno dei passi più impiotanti che si possano compiere nell’arco di una vita. Nell’immaginario collettivo al matrimonio venga associato il concetto di cerimonia in chiesa. In realtà è ugualmente possibile sposarsi in comune, dove, a differenza del rito religioso, sarà sindaco a officiare la celebrazione.
Entrambe le cerimonie presentano il medesimo scopo, ma in realtà sono caratterizzate da alcune differenze.
Proseguendo nella lettura di questo articolo si avrà la possibilità di conoscere e di comprendere ogni informazione e ogni dettaglio riguardo tali cerimonie. Approfondisci come poter effettuare una scelta più consapevole e, soprattutto, maggiormente adatta alle tue esigenze. Scopri tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio civile e quello religioso. Impara quali sono le principali differenze e in cosa consistono.
Prima di chiarire ogni aspetto relativo ai due differenti tipi di matrimoni, occorre spiegare che principalmente:
- chi decide si sposarsi in chiesa lo fa perché desidera che Dio sia testimone di questo importante avvenimento;
- al contrario, la scelta del rito civile può essere giustificata da varie ragioni, tra cui ovviamente la più comune è la presenza di ulteriore matrimonio, ormai terminato.
In cosa consiste il matrimonio con rito civile?
Come anticipato in precedenza, numerose e significative sono le differenze tra il matrimonio in chiesa e quello in comune.
Tali diversità non riguardano però il punto di vista giuridico, in quanto, almeno in questo senso, non esiste alcuna discordanza. Queste sopraggiungono al momento di un’eventuale separazione, in quanto divorzio e annullamento religioso. Le due pratiche che mettono fine al rapporto matrimoniale civile e religioso, differiscono l’una dall’altra.
In tal senso, il matrimonio civile è regolato solo dalle normative previste dallo stato italiano e dalle leggi speciali (scopri qual è l’iter burocratico per il matrimonio civile). È possibile dichiarare che questo non è altro che, agli occhi della legge, un contratto la cui firma deve avvenire obbligatoriamente in presenza di un ufficiale dello stato, come previsto dal Codice Civile.
Nonostante celebrazioni di questo genere si tengano prevalentemente in comune, è possibile effettuarlo in qualsiasi luogo abbia si desideri.
La firma e il giuramento andrebbero poi effettuati in comune, rendendo di fatto cerimonie in spiaggia o in altre location utili solo a scopi figurativi.
In conclusione è possibile affermare che al contrario di quello religioso, che è considerato a tutti gli effetti un sacramento, il matrimonio in comune è una manifestazione di volontà.
In cosa consiste il matrimonio con rito religioso?
Ciò che differenzia principalmente queste due celebrazioni è il rito. Nei matrimoni di tipo religioso avviene in maniera totalmente differente rispetto a quelli celebrati in comune, solitamente molto più brevi.
Le nozze in chiesa, che in Italia hanno la stessa valenza giuridica di quelle celebrate con rito civile, iniziano con la lettura da parte del prete dei tre articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri a cui i due coniugi andranno incontro.
In particolare l’articolo 143 specifica che entrambi gli sposi saranno tenuti, in seguito al matrimonio, ad acquisire gli stessi diritti e i medesimi doveri. L’articolo 144 invece obbliga i novelli coniugi a stabilire la residenza della famiglia e a concordare l’indirizzo della vita familiare stando alle esigenze di entrambi. Discorso differente per il terzo articolo, il 147, che non riguarda più la coppia ma l’eventuale prole. Proprio questa dovrà essere obbligatoriamente mantenute, educata e istruita a secondo delle proprie inclinazioni e capacità.
Al termine della cerimonia religiosa, che viene ultimata con un bacio, il matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile (scopri qual è l’iter burocratico per il matrimonio religioso).
Nel caso si presentassero le condizioni, la trascrizione potrebbe essere effettuata entro sole 24 ore (con valenza retroattiva fino al giorno della cerimonia). Solitamente l’atto redatto in occasione del matrimonio religioso diviene a tutti gli effetti ufficiale entro 5 giorni dal rito stesso.
Cerimonia civile: chi può officiarla e chi no?
Generalmente, la persona preposta a officiare un matrimonio con rito civile è il sindaco della città dove ha luogo lo stesso.
Al momento della celebrazione, il sindaco è obbligato a indossare la classica fascia tricolore.
Stando a quanto riportato dall’ordinamento dello stato però, questo può delegare le sue funzioni di ufficiale dello stato civile a un’altra persona avente tale funzione. Questo significa che, sotto richiesta, al sindaco è permesso delegare lo svolgimento delle nozze al primo cittadino di un altro comune. In poche parole, qualora ci di desiderasse sposare in una località che non è quella di residenza, è ugualmente possibile farlo.
Tra i pubblici ufficiali che possono officiare cerimonie nuziali di tipo civile rientrano i delegati del comune, che possono essere in egual modo dipendenti che hanno superato l’apposito corso, presidenti di circoscrizione, segretari comunali, assessori, consiglieri o addirittura a cittadini aventi i requisiti necessari per essere eletti alla carica di consigliere.
Leggendo tra le righe quanto appena scritto, è possibile dedurre che una celebrazione civile può essere svolta da ogni cittadino che abbia raggiunto la maggiore età e goda di diritti civili e politici. Qualora quindi si fosse interessati a lasciar celebrare il proprio matrimonio al migliore o alla migliore amica, questi potranno farlo, ovviamente accettando tale incarico con grandissima serietà e prestando attenzione nella lettura di ogni articolo previsto.
Esistono tuttavia categorie che non possono invece celebrare nozze:
- tra questi figurano i soggetti che non presentano le caratteristiche sopracitate;
- e quelli aventi una linea diretta di parentela con i futuri coniugi. Chiarendo, un parente di linea diretta non potrà mai officiare il matrimonio, quindi, a un eventuale figlio, anche se maggiorenne o addirittura anche se sindaco, non sarà mai permesso di presenziare come ufficiale dello stato civile alla cerimonia.
Chi può celebrare un matrimonio in chiesa?
La prima figura che viene in mente è senza ombra di dubbio il parroco, ovvero il sacerdote a capo della parrocchia scelta come luogo destinato ad accogliere le nozze. Questo, è la figura con cui i due sposi avranno più a che fare, in quanto altre a occuparsi di cerimoniare la funzione, il parroco è la persona preposta a concordare con la coppia la data del grande giorno, il bouquet e il tipo di fiori con cui adornare la navata e soprattutto a occuparsi della formazione prematrimoniale e delle parti burocratico.
In alternativa, un’altra figura religiosa che può celebrare tale evento è il monaco.
Basti infatti solamente pensare alla singolarità del matrimonio francescano, unico nel suo genere.
Nonostante anche il diacono sia una figura di valore all’interno dell’ordinamento religioso, diverse controversie sono legate al suo livello di sacramenti. Il diacono è infatti un soggetto che non ha ancora completato il suo percorso religioso e, in virtù di ciò, non è ritenuto idoneo a celebrare messa. A questo è infatti concessa solo la possibilità di dispensare la benedizione antecedente al matrimonio ma non quella di dare l’eucarestia. Totalmente inutili sarebbe quindi rivolgersi al diacono per fini matrimoniali, ma spesso accade che proprio quest’ultimo figuri come elemento di supporto durante le nozze.
Conclusioni
In conclusione è possibile affermare che la più grande differenza tra questi due riti sta nella forma.
Altrettanto importante è la differenza che intercorre nel caso in cui, sfortunatamente, si dovesse decidere di proseguire con la cessazione del contratto matrimoniale, procedura più complessa in quello religioso.
Va oltre opportunamente ricordato che sposarsi in chiesa in seconde nozze è vietato, a meno che la celebrazione non avvenga dopo l’annullamento del primo matrimonio da parte del Tribunale della Rota Romana, organizzazione preposta a tali pratiche.